Risarcimento per volo cancellato

L'art. 5 del Regolamento CE 261/2004 tutela i passeggeri in caso di cancellazione del volo.

Se il tuo volo è stato cancellato dalla compagnia aerea, hai diritto a una compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004, a meno che tu non sia stato avvisato con almeno 14 giorni di anticipo.

Oltre alla compensazione, hai diritto alla scelta tra rimborso del biglietto, volo alternativo il prima possibile o riprotezione in data successiva (art. 8), nonché all'assistenza durante l'attesa (art. 9).

Quando hai diritto al risarcimento aereo

  • Preavviso inferiore a 14 giorni

    Se la compagnia ti ha comunicato la cancellazione meno di 14 giorni prima della partenza prevista e non ti ha offerto un volo alternativo con orari comparabili, hai diritto alla compensazione piena.

  • Preavviso tra 7 e 14 giorni

    Se sei stato avvisato tra 7 e 14 giorni prima e il volo alternativo offerto parte più di 2 ore prima o arriva più di 4 ore dopo l'orario originale, hai diritto alla compensazione.

  • Preavviso inferiore a 7 giorni

    Se sei stato avvisato meno di 7 giorni prima e il volo alternativo parte più di 1 ora prima o arriva più di 2 ore dopo l'orario originale, hai diritto alla compensazione piena.

Importo del risarcimento previsto dal Regolamento CE 261/2004

250€

Fino a 1.500 km

Es. Napoli → Parigi

400€

1.500 - 3.500 km

Es. Roma → Londra

600€

Oltre 3.500 km

Es. Milano → Dubai

Come richiedere il risarcimento: la procedura

  1. 1

    Compila il modulo su risarcivolo.it con i dati del volo cancellato.

  2. 2

    Indica con quanto preavviso sei stato avvisato della cancellazione.

  3. 3

    Lo studio analizza il caso e verifica la sussistenza dei presupposti.

  4. 4

    Le spese legali sono interamente anticipate dallo studio.

  5. 5

    Il risarcimento ottenuto viene accreditato integralmente a te.

Quando la compagnia aerea non deve pagare il risarcimento

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

  • Condizioni meteorologiche estreme che rendono impossibile il volo.
  • Restrizioni del controllo del traffico aereo (ATC).
  • Rischi per la sicurezza (allarmi terroristici, instabilità politica).
  • Scioperi del personale del controllo del traffico aereo (non della compagnia).

Riferimenti normativi e fonti ufficiali

Regolamento (CE) n. 261/2004 — Testo integrale su EUR-Lex (Gazzetta Ufficiale UE)

ENAC — Diritti dei passeggeri — Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Corte di Giustizia dell'Unione Europea — Giurisprudenza in materia di trasporto aereo

Codice della Navigazione — Art. 949 (prescrizione) su Normattiva.it

Domande frequenti sul risarcimento

La compagnia mi ha offerto un voucher. Devo accettarlo?
No. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, hai diritto al rimborso monetario del biglietto o a un volo alternativo. Il voucher è un'opzione aggiuntiva, non sostitutiva. La compensazione dell'art. 7 resta dovuta indipendentemente.
Il volo è stato cancellato per sciopero. Ho diritto al risarcimento?
Dipende. Se lo sciopero riguarda il personale della compagnia aerea (piloti, assistenti di volo), la compagnia è generalmente tenuta a risarcire. Se riguarda il controllo del traffico aereo o il personale aeroportuale, potrebbe configurarsi come circostanza eccezionale.
Quanto tempo ho per fare reclamo per un volo cancellato?
In Italia hai 2 anni dalla data prevista del volo (art. 949 Codice della Navigazione). Ti consigliamo di agire il prima possibile.
La compagnia dice che la cancellazione è per 'motivi operativi'. È una circostanza eccezionale?
No. I motivi operativi interni della compagnia (rotazione degli equipaggi, problemi organizzativi, carenza di personale) non sono circostanze eccezionali. Hai diritto alla compensazione.
Se mi hanno riprotetto su un altro volo, ho comunque diritto alla compensazione?
Sì, se il volo alternativo ti fa arrivare a destinazione con un ritardo significativo rispetto all'orario originale. La compensazione può essere ridotta del 50% se il ritardo finale è inferiore a determinate soglie (art. 7, par. 2).

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