Risarcimento per coincidenza persa
La Corte di Giustizia UE tutela i passeggeri che perdono un volo in coincidenza a causa di un ritardo del primo segmento.
Se hai prenotato un viaggio con scalo e il ritardo del primo volo ti ha fatto perdere la coincidenza, con un arrivo a destinazione finale superiore a 3 ore di ritardo, hai diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Regolamento CE 261/2004.
La Corte di Giustizia UE (sentenza C-11/11, Air France c. Folkerts) ha confermato che il ritardo va calcolato rispetto all'orario di arrivo previsto alla destinazione finale, non a quello dello scalo intermedio.
Quando hai diritto al risarcimento aereo
Prenotazione unica con scalo
Il diritto alla compensazione si applica quando tutti i voli sono parte della stessa prenotazione (stesso PNR). Se hai prenotato i voli separatamente, il diritto potrebbe non essere garantito.
Ritardo alla destinazione finale superiore a 3 ore
Il ritardo rilevante è quello all'arrivo alla destinazione finale, non quello del singolo segmento. Se arrivi con 3 o più ore di ritardo rispetto all'orario originale, hai diritto alla compensazione.
Volo operato nell'ambito UE
Il regolamento si applica se il primo volo parte dall'UE, o se l'intero viaggio è operato da una compagnia con licenza UE.
Importo del risarcimento previsto dal Regolamento CE 261/2004
250€
Fino a 1.500 km
Es. Roma → Monaco → Berlino
400€
1.500 - 3.500 km
Es. Milano → Amsterdam → Londra
600€
Oltre 3.500 km
Es. Napoli → Francoforte → New York
Come richiedere il risarcimento: la procedura
- 1
Compila il modulo su risarcivolo.it indicando 'Coincidenza persa' come disservizio.
- 2
Inserisci gli aeroporti di partenza iniziale e destinazione finale (non lo scalo).
- 3
Lo studio analizza l'intera catena di voli e calcola il ritardo effettivo alla destinazione.
- 4
Le spese legali sono interamente anticipate dallo studio.
- 5
Il risarcimento ottenuto viene accreditato integralmente a te.
Quando la compagnia aerea non deve pagare il risarcimento
CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
- •Condizioni meteorologiche estreme sullo scalo intermedio.
- •Il passeggero ha prenotato i voli separatamente (PNR diversi).
- •Il ritardo alla destinazione finale è inferiore a 3 ore.
Riferimenti normativi e fonti ufficiali
•Regolamento (CE) n. 261/2004 — Testo integrale su EUR-Lex (Gazzetta Ufficiale UE)
•ENAC — Diritti dei passeggeri — Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
•Corte di Giustizia dell'Unione Europea — Giurisprudenza in materia di trasporto aereo
•Codice della Navigazione — Art. 949 (prescrizione) su Normattiva.it