Risarcimento per volo in ritardo

L'art. 6 del Regolamento CE 261/2004 tutela i passeggeri in caso di ritardo prolungato del volo.

Se il tuo volo è arrivato a destinazione con un ritardo superiore a 3 ore, hai diritto a una compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004. Il diritto prescinde dal prezzo del biglietto acquistato.

Il regolamento si applica a tutti i voli in partenza dall'UE con qualsiasi compagnia aerea, e ai voli in arrivo nell'UE operati da vettori con licenza comunitaria.

Quando hai diritto al risarcimento aereo

  • Ritardo superiore a 3 ore all'arrivo

    La Corte di Giustizia UE (sentenza Sturgeon, cause riunite C-402/07 e C-432/07) ha stabilito che i passeggeri di voli in ritardo hanno diritto alla compensazione quando raggiungono la destinazione finale con 3 o più ore di ritardo rispetto all'orario previsto.

  • Ritardo tra 2 e 3 ore

    Per ritardi compresi tra 2 e 3 ore non spetta la compensazione pecuniaria automatica, ma il passeggero ha diritto all'assistenza (pasti, bevande, chiamate) ai sensi dell'art. 9. Il rimborso delle spese sostenute è possibile con prova documentale.

  • Volo in partenza dall'UE o operato da compagnia UE

    Il regolamento copre i voli in partenza da qualsiasi aeroporto UE (con qualsiasi compagnia) e i voli in arrivo nell'UE se operati da una compagnia con licenza comunitaria.

Importo del risarcimento previsto dal Regolamento CE 261/2004

250€

Fino a 1.500 km

Es. Roma → Barcellona

400€

1.500 - 3.500 km

Es. Milano → Istanbul

600€

Oltre 3.500 km

Es. Roma → New York

Come richiedere il risarcimento: la procedura

  1. 1

    Compila il modulo su risarcivolo.it con i dati del tuo volo.

  2. 2

    Lo studio verifica automaticamente lo stato del volo e il ritardo effettivo.

  3. 3

    Se sussistono i presupposti, lo studio ti propone un mandato professionale.

  4. 4

    Le spese legali sono interamente anticipate dallo studio.

  5. 5

    Il risarcimento ottenuto viene accreditato integralmente a te.

Quando la compagnia aerea non deve pagare il risarcimento

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

  • Condizioni meteorologiche estreme (tempeste, nebbia fitta, eruzioni vulcaniche).
  • Instabilità politica o rischi per la sicurezza.
  • Restrizioni del controllo del traffico aereo (NOTAM).
  • Scioperi del personale del controllo del traffico aereo (non della compagnia).

Riferimenti normativi e fonti ufficiali

Regolamento (CE) n. 261/2004 — Testo integrale su EUR-Lex (Gazzetta Ufficiale UE)

ENAC — Diritti dei passeggeri — Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Corte di Giustizia dell'Unione Europea — Giurisprudenza in materia di trasporto aereo

Codice della Navigazione — Art. 949 (prescrizione) su Normattiva.it

Domande frequenti sul risarcimento

Il ritardo si calcola alla partenza o all'arrivo?
Il ritardo rilevante ai fini della compensazione è quello all'arrivo a destinazione finale, non alla partenza. Un volo può partire in ritardo e recuperare durante il tragitto.
Ho diritto al risarcimento se il ritardo è dovuto a un guasto tecnico?
Sì. La Corte di Giustizia UE ha stabilito che i guasti tecnici ordinari non costituiscono circostanze eccezionali (sentenza Wallentin-Hermann, causa C-549/07). La manutenzione dell'aeromobile è responsabilità della compagnia.
Quanto tempo ho per fare reclamo?
In Italia il termine di prescrizione è di 2 anni dalla data del volo, ai sensi dell'art. 949 del Codice della Navigazione.
Devo pagare qualcosa per il servizio?
No. Lo studio anticipa tutte le spese legali. In caso di esito positivo, le spese sono a carico della compagnia aerea. In caso di esito negativo, nulla è dovuto.
Il risarcimento vale anche per i voli low cost?
Sì. Il Regolamento CE 261/2004 si applica indipendentemente dal prezzo del biglietto e dal tipo di tariffa acquistata.

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