Risarcimento per volo in ritardo
L'art. 6 del Regolamento CE 261/2004 tutela i passeggeri in caso di ritardo prolungato del volo.
Se il tuo volo è arrivato a destinazione con un ritardo superiore a 3 ore, hai diritto a una compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004. Il diritto prescinde dal prezzo del biglietto acquistato.
Il regolamento si applica a tutti i voli in partenza dall'UE con qualsiasi compagnia aerea, e ai voli in arrivo nell'UE operati da vettori con licenza comunitaria.
Quando hai diritto al risarcimento aereo
Ritardo superiore a 3 ore all'arrivo
La Corte di Giustizia UE (sentenza Sturgeon, cause riunite C-402/07 e C-432/07) ha stabilito che i passeggeri di voli in ritardo hanno diritto alla compensazione quando raggiungono la destinazione finale con 3 o più ore di ritardo rispetto all'orario previsto.
Ritardo tra 2 e 3 ore
Per ritardi compresi tra 2 e 3 ore non spetta la compensazione pecuniaria automatica, ma il passeggero ha diritto all'assistenza (pasti, bevande, chiamate) ai sensi dell'art. 9. Il rimborso delle spese sostenute è possibile con prova documentale.
Volo in partenza dall'UE o operato da compagnia UE
Il regolamento copre i voli in partenza da qualsiasi aeroporto UE (con qualsiasi compagnia) e i voli in arrivo nell'UE se operati da una compagnia con licenza comunitaria.
Importo del risarcimento previsto dal Regolamento CE 261/2004
250€
Fino a 1.500 km
Es. Roma → Barcellona
400€
1.500 - 3.500 km
Es. Milano → Istanbul
600€
Oltre 3.500 km
Es. Roma → New York
Come richiedere il risarcimento: la procedura
- 1
Compila il modulo su risarcivolo.it con i dati del tuo volo.
- 2
Lo studio verifica automaticamente lo stato del volo e il ritardo effettivo.
- 3
Se sussistono i presupposti, lo studio ti propone un mandato professionale.
- 4
Le spese legali sono interamente anticipate dallo studio.
- 5
Il risarcimento ottenuto viene accreditato integralmente a te.
Quando la compagnia aerea non deve pagare il risarcimento
CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
- •Condizioni meteorologiche estreme (tempeste, nebbia fitta, eruzioni vulcaniche).
- •Instabilità politica o rischi per la sicurezza.
- •Restrizioni del controllo del traffico aereo (NOTAM).
- •Scioperi del personale del controllo del traffico aereo (non della compagnia).
Riferimenti normativi e fonti ufficiali
•Regolamento (CE) n. 261/2004 — Testo integrale su EUR-Lex (Gazzetta Ufficiale UE)
•ENAC — Diritti dei passeggeri — Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
•Corte di Giustizia dell'Unione Europea — Giurisprudenza in materia di trasporto aereo
•Codice della Navigazione — Art. 949 (prescrizione) su Normattiva.it