Regolamento (CE) n. 261/2004: guida completa ai diritti dei passeggeri

Il testo commentato del Regolamento europeo che tutela i passeggeri in caso di ritardo, cancellazione e negato imbarco.

In breve

Il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, stabilisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.

  • Entrata in vigore: 17 febbraio 2005
  • Ambito: voli in partenza dall'UE + voli in arrivo UE con vettori comunitari
  • Compensazione: 250€, 400€ o 600€ in base alla distanza
  • Applicazione: diretta in tutti gli Stati membri, non necessita di recepimento

Ambito di applicazione (Art. 3)

Il Regolamento si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro dell'UE, indipendentemente dalla nazionalità della compagnia aerea. Si applica inoltre ai voli in arrivo nell'UE operati da vettori con licenza comunitaria.

Il passeggero deve disporre di una prenotazione confermata e presentarsi al check-in nei tempi previsti (o, in assenza di indicazione, almeno 45 minuti prima della partenza).

Esempi pratici:

  • • Roma → Londra con Ryanair: coperto (partenza UE)
  • • Istanbul → Roma con ITA Airways: coperto (arrivo UE, vettore comunitario)
  • • Istanbul → Roma con Turkish Airlines: non coperto (arrivo UE, ma vettore extra-UE)
  • • Roma → New York con Emirates: coperto (partenza UE, qualsiasi vettore)

Negato imbarco — Art. 4

Quando una compagnia prevede di dover negare l'imbarco, deve prima chiedere volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici concordati. Se il numero di volontari è insufficiente, i passeggeri a cui viene negato l'imbarco contro la loro volontà hanno diritto immediato alla compensazione (art. 7), alla scelta tra rimborso e riprotezione (art. 8) e all'assistenza (art. 9).

Per l'overbooking non è necessario dimostrare un ritardo minimo: il diritto alla compensazione sorge dal momento stesso del negato imbarco.Approfondisci →

Cancellazione del volo — Art. 5

In caso di cancellazione, il passeggero ha diritto alla compensazione (art. 7) a meno che:

  • Sia stato informato almeno 14 giorni prima della partenza prevista.
  • Sia stato informato tra 14 e 7 giorni prima e gli sia stato offerto un volo alternativo con partenza max 2 ore prima e arrivo max 4 ore dopo.
  • Sia stato informato meno di 7 giorni prima e gli sia stato offerto un volo alternativo con partenza max 1 ora prima e arrivo max 2 ore dopo.

La compagnia può essere esonerata dalla compensazione se dimostra che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le misure ragionevoli.Approfondisci →

Ritardo del volo — Art. 6

L'art. 6 del Regolamento prevede il diritto all'assistenza per ritardi significativi. La Corte di Giustizia UE (cause riunite C-402/07 e C-432/07) ha esteso il diritto alla compensazione dell'art. 7 anche ai passeggeri di voli in ritardo, quando il ritardo all'arrivo è pari o superiore a 3 ore.

Il ritardo si calcola al momento dell'arrivo a destinazione finale, inteso come l'apertura delle porte dell'aeromobile (causa C-452/13).Approfondisci →

Compensazione pecuniaria — Art. 7

Importi previsti dall'art. 7 del Regolamento CE 261/2004
Distanza della trattaCompensazione
Fino a 1.500 km250€
Tratte intra-UE oltre 1.500 km, o tratte tra 1.500 e 3.500 km400€
Oltre 3.500 km600€

La distanza si calcola con il metodo della rotta ortodromica (cerchio massimo). La compensazione può essere ridotta del 50% se la compagnia offre un volo alternativo con ritardo limitato all'arrivo (art. 7, par. 2).

Rimborso o riprotezione — Art. 8

In caso di cancellazione o negato imbarco, il passeggero sceglie tra:

  1. Rimborso integrale del biglietto entro 7 giorni (incluse le tratte non utilizzate e, se il volo non ha più senso, anche il volo di ritorno).
  2. Volo alternativo il prima possibile verso la destinazione finale.
  3. Riprotezione in data successiva a scelta del passeggero, in base alla disponibilità.

La compagnia non può sostituire il rimborso monetario con un voucher senza il consenso esplicito del passeggero.Differenza tra rimborso e risarcimento →

Diritto all'assistenza — Art. 9

Il passeggero ha diritto a:

  • Pasti e bevande in misura adeguata alla durata dell'attesa.
  • Due chiamate telefoniche, email o fax.
  • Se l'attesa comporta il pernottamento: sistemazione in hotel e trasferimento aeroporto-hotel.

L'assistenza è dovuta indipendentemente dalla causa del disservizio, anche in caso di circostanze eccezionali.Guida alle spese rimborsabili →

Inderogabilità dei diritti — Art. 15

I diritti dei passeggeri previsti dal Regolamento non possono essere limitati né revocatidal contratto di trasporto o dalle condizioni generali della compagnia aerea. Qualsiasi clausola contraria è nulla.

Prescrizione

Il Regolamento non prevede un termine di prescrizione specifico, rinviando alla normativa nazionale. In Italia, il termine è di 2 anni dalla data del volo (art. 949 del Codice della Navigazione).

Domande frequenti

A quali voli si applica il Regolamento CE 261/2004?
A tutti i voli in partenza da un aeroporto UE (con qualsiasi compagnia) e ai voli in arrivo nell'UE operati da vettori con licenza comunitaria.
Il Regolamento si applica anche ai voli low cost?
Sì. Si applica indipendentemente dal prezzo del biglietto, dalla classe di viaggio e dal tipo di tariffa.
Si applica ai voli charter e ai pacchetti turistici?
Sì. Il Regolamento copre tutti i voli (di linea, charter, low cost) in partenza da aeroporti UE.
La compagnia può limitare i miei diritti nel contratto?
No. L'art. 15 stabilisce che i diritti previsti dal Regolamento non possono essere limitati o revocati. Qualsiasi clausola contraria è nulla.

Testo integrale e fonti ufficiali

Regolamento (CE) n. 261/2004 — Testo integrale su EUR-Lex (Gazzetta Ufficiale UE)

ENAC — Diritti dei passeggeri Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

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