Risarcimento per volo in ritardo: cosa dice la legge
Il Regolamento (CE) n. 261/2004, integrato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza Sturgeon, cause C-402/07 e C-432/07), riconosce ai passeggeri il diritto a una compensazione pecuniaria quando il volo arriva a destinazione con un ritardo pari o superiore a 3 ore.
Questo diritto si applica a tutti i voli in partenza dall'UE con qualsiasi compagnia aerea, e ai voli in arrivo nell'UE operati da vettori comunitari, indipendentemente dal prezzo del biglietto.
Quanto spetta per un volo in ritardo
L'art. 7 del Regolamento prevede tre fasce di compensazione:
250€ per tratte fino a 1.500 km.
400€ per tratte intra-UE superiori a 1.500 km o per tratte tra 1.500 e 3.500 km.
600€ per tratte superiori a 3.500 km.
La distanza si calcola con il metodo della rotta ortodromica (cerchio massimo), non con la distanza effettivamente percorsa.
Come si calcola il ritardo: partenza o arrivo?
Il ritardo rilevante è quello all'arrivo a destinazione finale. La Corte di Giustizia UE ha chiarito che il momento dell'arrivo corrisponde all'apertura delle porte dell'aeromobile (sentenza Germanwings, C-452/13).
Un volo può partire con 4 ore di ritardo ma, se recupera durante il tragitto, il ritardo all'arrivo potrebbe essere inferiore a 3 ore, escludendo il diritto alla compensazione.
Viceversa, un volo che parte puntuale ma subisce un dirottamento può arrivare con oltre 3 ore di ritardo, dando diritto alla compensazione.
Ritardo tra 2 e 3 ore: i diritti del passeggero
Per ritardi tra 2 e 3 ore non spetta la compensazione pecuniaria dell'art. 7, ma il passeggero ha diritto all'assistenza prevista dall'art. 9:
Pasti e bevande in misura adeguata alla durata dell'attesa.
Due chiamate telefoniche, email o fax.
Se il ritardo comporta il pernottamento, sistemazione in albergo e trasferimento aeroporto-albergo.
Le spese sostenute durante l'attesa possono essere rimborsate con prova documentale.
Circostanze eccezionali: quando la compagnia non paga
La compagnia è esonerata dalla compensazione se dimostra che il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali (art. 5, par. 3):
Sono eccezionali: condizioni meteo estreme, restrizioni ATC, instabilità politica, rischi sicurezza.
Non sono eccezionali: guasti tecnici ordinari (C-549/07), scioperi del personale della compagnia, problemi operativi, bird strike ordinario.
L'onere della prova grava sulla compagnia, che deve dimostrare sia l'esistenza della circostanza eccezionale sia di aver adottato tutte le misure ragionevoli.
Prescrizione: entro quanto tempo agire
In Italia, il termine di prescrizione è di 2 anni dalla data del volo (art. 949 Codice della Navigazione).
In altri Paesi UE i termini possono variare (3 anni in Francia, 6 anni nel Regno Unito pre-Brexit). Lo studio valuta la giurisdizione più favorevole.
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Riferimenti normativi e fonti ufficiali
•Regolamento (CE) n. 261/2004 — Testo integrale su EUR-Lex
•ENAC — Diritti dei passeggeri — Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
•Corte di Giustizia dell'Unione Europea — Giurisprudenza trasporto aereo
•Codice della Navigazione — Art. 949 (prescrizione) su Normattiva.it
Domande frequenti
Ho diritto al risarcimento se il ritardo è di 2 ore e 50 minuti?
Il ritardo è dovuto a un guasto tecnico. La compagnia deve pagare?
Posso chiedere il risarcimento anche per un volo low cost?
Il risarcimento è cumulabile con il rimborso del biglietto?
Devo pagare qualcosa per il servizio?
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Verifica il tuo voloAvv. Generoso Yuri Restina
Foro di Roma
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Studio: Via Cesare Beccaria 11, 00196 Roma