Risarcimento per volo cancellato
L'art. 5 del Regolamento CE 261/2004 tutela i passeggeri in caso di cancellazione del volo.
In breve
L'art. 5 del Regolamento CE 261/2004 tutela i passeggeri in caso di cancellazione del volo.
- • 250€ per tratte fino a 1.500 km (es. Napoli → Parigi)
- • 400€ per tratte 1.500 - 3.500 km (es. Roma → Londra)
- • 600€ per tratte oltre 3.500 km (es. Milano → Dubai)
- • Prescrizione: 2 anni dalla data del volo (art. 949 Cod. Nav.)
- • Costi: zero per il passeggero
| Distanza | Importo | Esempio |
|---|---|---|
| Fino a 1.500 km | 250€ | Napoli → Parigi |
| 1.500 - 3.500 km | 400€ | Roma → Londra |
| Oltre 3.500 km | 600€ | Milano → Dubai |
Se il tuo volo è stato cancellato dalla compagnia aerea, hai diritto a una compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004, a meno che tu non sia stato avvisato con almeno 14 giorni di anticipo.
Oltre alla compensazione, hai diritto alla scelta tra rimborso del biglietto, volo alternativo il prima possibile o riprotezione in data successiva (art. 8), nonché all'assistenza durante l'attesa (art. 9).
Quando hai diritto al risarcimento aereo
Preavviso inferiore a 14 giorni
Se la compagnia ti ha comunicato la cancellazione meno di 14 giorni prima della partenza prevista e non ti ha offerto un volo alternativo con orari comparabili, hai diritto alla compensazione piena.
Preavviso tra 7 e 14 giorni
Se sei stato avvisato tra 7 e 14 giorni prima e il volo alternativo offerto parte più di 2 ore prima o arriva più di 4 ore dopo l'orario originale, hai diritto alla compensazione.
Preavviso inferiore a 7 giorni
Se sei stato avvisato meno di 7 giorni prima e il volo alternativo parte più di 1 ora prima o arriva più di 2 ore dopo l'orario originale, hai diritto alla compensazione piena.
Importo del risarcimento previsto dal Regolamento CE 261/2004
250€
Fino a 1.500 km
Es. Napoli → Parigi
400€
1.500 - 3.500 km
Es. Roma → Londra
600€
Oltre 3.500 km
Es. Milano → Dubai
Come richiedere il risarcimento: la procedura
- 1
Compila il modulo su risarcivolo.it con i dati del volo cancellato.
- 2
Indica con quanto preavviso sei stato avvisato della cancellazione.
- 3
Lo studio analizza il caso e verifica la sussistenza dei presupposti.
- 4
Le spese legali sono interamente anticipate dallo studio.
- 5
Il risarcimento ottenuto viene accreditato integralmente a te.
Quando la compagnia aerea non deve pagare il risarcimento
CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
- •Condizioni meteorologiche estreme che rendono impossibile il volo.
- •Restrizioni del controllo del traffico aereo (ATC).
- •Rischi per la sicurezza (allarmi terroristici, instabilità politica).
- •Scioperi del personale del controllo del traffico aereo (non della compagnia).
Riprotezione vs rimborso: cosa scegliere
L'art. 8 del Regolamento ti offre tre opzioni in caso di cancellazione:
- Rimborso integrale del biglietto entro 7 giorni (incluse le tratte non utilizzate).
- Volo alternativo il prima possibile verso la stessa destinazione.
- Riprotezione in data successiva a tua scelta, in base alla disponibilità.
La scelta è tua, non della compagnia. La compagnia non può sostituire il rimborso monetario con un voucher senza il tuo consenso esplicito. Se la compagnia ti ha imposto un voucher, puoi ancora richiedere il rimborso monetario.
Cancellazione per sciopero
Lo sciopero come causa di cancellazione ha un trattamento differenziato:
- Sciopero del personale della compagnia (piloti, assistenti di volo): la compagnia è tenuta a risarcire. Non è circostanza eccezionale.
- Sciopero del controllo traffico aereo (ATC): può essere circostanza eccezionale, ma la compagnia deve dimostrarlo caso per caso.
- Sciopero del personale aeroportuale: generalmente circostanza eccezionale.
Per approfondire le eccezioni, leggi la guida sulle circostanze eccezionali.
Guide per compagnia aerea
Riferimenti normativi e fonti ufficiali
•Regolamento (CE) n. 261/2004 — Testo integrale su EUR-Lex (Gazzetta Ufficiale UE)
•ENAC — Diritti dei passeggeri — Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
•Corte di Giustizia dell'Unione Europea — Giurisprudenza in materia di trasporto aereo
•Codice della Navigazione — Art. 949 (prescrizione) su Normattiva.it